Art. 887 – Fondi a dislivello negli abitati

Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore(1), il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo(2), ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.

Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

Note

(1)

La disposizione è applicabile esclusivamente al caso in cui il dislivello tra un fondo e l’altro sia naturale, non creato, cioè, da uno dei confinanti.

(2)

Il titolare del fondo superiore deve farsi integralmente carico dei costi relativi alla manutenzione, costruzione, e conservazione della porzione di muro compresa tra le fondamenta e l’altezza del proprio suolo, dal momento che tale parte ha la funzione di sostenere il suo fondo sì da evitare frane e smottamenti.

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