Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti(1).
Note
(1)
Il diritto di cui alla disposizione in oggetto non ha più ragion d’essere qualora esista un vincolo paesaggistico (art. 866 del c.c.), o di pubblico interesse.