Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale(1).
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di filare situato lungo il confine.
Note
(1)
La disposizione in oggetto prevede una norma eccezionale rispetto al principio tradizionale per cui la servitù, pur in presenza di una modifica dello stato dei luoghi, si estingue esclusivamente se sono decorsi venti anni dal momento in cui l’utilizzo diventa impossibile (art. 1074 del c.c.).
Si tratta di un articolo di carattere dispositivo; i vicini, cioè, non sono obbligati a conformarsi a quanto in esso sancito.