Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino(1) può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli(2), e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti 821.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.
Note
(1)
La disposizione contempla la possibilità che il vicino chieda il taglio degli alberi.
Anche l’usufruttuario e l’affittuario hanno la facoltà di avanzare analoga richiesta.
(2)
Quello di recisione è un diritto imprescrittibile, ma è pur sempre salva la possibilità di costituire una servitù contraria.