Art. 90 – Assistenza del minore

Con il decreto di cui all’articolo 84 il tribunale 38 o la corte d’appello nominano, se le circostanze lo esigono 165, un curatore speciale che assista il minore 2 nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali 159 ss. c.c.(1).

Note

(1)

La nomina del curatore speciale avviene nel caso in cui il minore sia senza genitori o tutore; nel caso essi vi siano, ma il tribunale ravvisi l’opportunità di far assistere il minore da un estraneo, potrà comunque effettuare la nomina.

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