Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino(1); vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente(2).
Note
(1)
Le luci possono essere regolari o irregolari, a seconda che siano o meno conformi a quanto stabilito dall’art. 901 del c.c..
Per l’apertura della luce non occorre il rispetto di alcuna distanza dal fondo vicino.
(2)
L’apertura di una veduta richiede il rispetto delle distanze stabilite dagli artt. 905 e 906 e comporta il rispetto delle distanze previste dall’art. 907.