Art. 904 – Diritto di chiudere le luci

La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro(1) medesimo né di costruire in aderenza.

Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio(2).

Note

(1)

Vedasi gli artt. 874 e 875.

(2)

Chi acquisisce la comunione del muro avente una luce compresa nella relativa struttura non ha anche il diritto di chiuderla: esso si acquista esclusivamente se, oltre alla comunione del muro, si costruisca un immobile in appoggio al muro.

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