Art. 916 – Rimozione degli ingombri

Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini(1).

Note

(1)

La disposizione riguarda i fondi vicini non necessariamente contigui.
Il proprietario del fondo superiore non è responsabile dei danni patiti dal proprietario del fondo inferiore che non si sia avvalso, pur potendolo fare, della facoltà di rimuovere direttamente gli ostacoli.

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