Art. 925 – Animali mansuefatti

Gli animali mansuefatti(1) possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo a indennità per il danno.

Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

Note

(1)

Gli animali mansuefatti sono quelli che, non domestici, abbiano comunque acquisito una consuetudo revertendi.
La nozione va ristretta dopo l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 1977 n. 968, che come regola generale fa rientrare la selvaggina nel patrimonio indisponibile dello Stato.

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