Art. 926 – Migrazione di colombi, conigli e pesci

I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.

La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori(1).

Note

(1)

Riferirsi ai colombi viaggiatori è decisamente anacronistico, ma, secondo alcune vecchie leggi speciali, essi sono forniti di contrassegno con il numero di cui al certificato di proprietà.
Chi li ritrova deve, pertanto, consegnarli alle autorità, le quali ricercano il proprietario per la relativa restituzione.

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