Art. 927 – Cose ritrovate

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario 930, e, se non lo conosce, deve consegnarla(1) senza ritardo al sindaco 928 del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento(2).

Note

(1)

L’art. 647 del c.p. punisce chiunque si appropri di denaro o cose smarrite senza rispettare i disposti propri della legge civile in materia di acquisto della proprietà degli oggetti trovati.

(2)

Le cose ritrovate sui treni sono soggette ad una particolare regolamentazione positivizzata da una legge speciale, che deroga all’art. 926: chi ritrova qualcosa su un treno o in un luogo deputato all’attività dell’amministrazione ferroviaria, ha l’obbligo di darla al capo treno o al capo stazione, e se il legittimo proprietario non si presenta, chi ha trovato la cosa riceve il premio, anche se è lo Stato ad acquisire la proprietà.

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