Art. 933 – Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili(1).

Note

(1)

Vedasi gli artt. 510 ss., oltre agli artt. 993 ss., del codice della navigazione.

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