Art. 934 – Opere fatte sopra o sotto il suolo

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo(1), salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo(2) o dalla legge(3).

Note

(1)

L’articolo in commento enuncia il principio superficies solo cedit.

(2)

Il titolare del suolo può, trasferire ad un altra persona il diritto di fare e mantenere un immobile su di esso, o la proprietà di una costruzione distinta dal medesimo v. 952.

(3)

Un’eccezione al principio è prevista dal legislatore in ipotesi di di accessione invertita v. 938.

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