Art. 935 – Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave(1).

In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi(2) dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

Note

(1)

Se il titolare del fondo usa materiali non suoi con colpa commette un fatto illecito (2043); in deroga, però, all’art. 2043 c.c., il fatto è considerato tale esclusivamente se il proprietario del suolo ha agito con colpa grave.

(2)

Il termine stabilito dalla presente disposizione ai fini della decadenza (art. 2964 del c.c.).

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