Art. 940 – Specificazione

Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa(1), possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.

Note

(1)

La specificazione si differenzia rispetto alle altre ipotesi di accessione perché qui il lavoro umano trasforma la materia altrui in qualcosa di nuovo: un pezzo di seta può, per esempio, essere trasformato in una camicia.

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