Art. 941 – Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente(1) nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.

Note

(1)

L’incremento deve avvenire con lentezza, progressività e durevolezza e deve essere determinato esclusivamente dal normale fluire del fiume.

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