I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente(1) si ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto(2).
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico.
Note
(1)
Il ritirarsi del suolo non può che avvenire con lentezza, progressività e durevolezza: viceversa si dovrebbe applicare l’art. 946.
(2)
Prima dell’entrata in vigore della L. 37/1994 l’acquisto del terreno impercettibilmente sottratto a una riva avveniva a favore del proprietario della riva incrementata.