Art. 944 – Avulsione

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l’opposta riva(1), il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all’altro proprietario un’indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione.

Note

(1)

L’avulsione si caratterizza per la repentinità del distacco e l’identificabilità della porzione di terreno spostata da un fondo all’altro.

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