Art. 946 – Alveo abbandonato

Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico(1).

Note

(1)

Secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 37, l’alveo abbandonato spettava ai proprietari confinanti con le due rive che se lo dividevano, fino al mezzo del letto medesimo, secondo l’estensione del fronte del fondo di ciascuno.

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