Art. 949 – Azione negatoria

Il proprietario può agire per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio(1).

Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno 15 c.p.c.(2).

Note

(1)

La legge, per evitare che l’azione negatoria venga esperita al solo scopo di ostentare (art. 833 del c.c.), ha condizionato il relativo esercizio al pericolo di un possibile pregiudizio per il titolare.
I giudici hanno specificato, però, che l’onere probatorio è più mitigato rispetto a quello di cui all’articolo precedente, in quanto, nell’ipotesi in esame, si tratta di dimostrare che il diritto in oggetto è libero da pesi e servitù.

(2)

L’azione negatoria ha una funzione di accertamento, ma anche inibitoria, e di eventuale condanna al risarcimento del danno.

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