Art. 950 – Azione di regolamento di confini

Quando il confine tra due fondi è incerto(1), ciascuno dei proprietari(2) può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali(3).

Note

(1)

L’azione, caratterizzata dalla realità, mira a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini.
Si domanda al giudice, cioè, di risolvere una questione concernente l’ampiezza dei terreni.

(2)

L’azione è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.

(3)

Il legislatore, intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell’ampiezza dei terreni; se l’attore, cioè, non dà alcuna prova, il giudice deve determinare un confine definito, potendo, in via sussidiaria, fare riferimento alle mappe catastali.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?