Quando il confine tra due fondi è incerto(1), ciascuno dei proprietari(2) può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali(3).
Note
(1)
L’azione, caratterizzata dalla realità, mira a far cessare una situazione di incertezza in ordine alla determinazione dei confini.
Si domanda al giudice, cioè, di risolvere una questione concernente l’ampiezza dei terreni.
(2)
L’azione è duplice perché ambo le parti sono, al contempo, attore e convenuto.
(3)
Il legislatore, intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell’ampiezza dei terreni; se l’attore, cioè, non dà alcuna prova, il giudice deve determinare un confine definito, potendo, in via sussidiaria, fare riferimento alle mappe catastali.