Art. 952 – Costituzione del diritto di superficie

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà 934, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810 n. 3.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo 956(1)(2).

Note

(1)

Il diritto di superficie può venire in essere con una convenzione o tramite usucapione. Nella prima ipotesi esso viene costituito con un contratto ad efficacia reale (art. 1376 del c.c.) tra proprietario e superficiario, che consente al primo di limitare il suo potere dominicale sul fondo, tramite la rinuncia al diritto di accessione immobiliare.
Ci si può accordare nel senso del versamento di un corrispettivo rappresentato da una somma unica o da un canone periodico.
E’ un un contratto traslativo di diritti reali da stipularsi per atto pubblico ed che deve essere trascritto. Il diritto di superficie può essere costituito anche con testamento.

(2)

Col venire in essere del diritto in esame, il titolare del suolo perde la possibilità di costruire, e non può godere o usare lo stesso od il sottosuolo con modalità lesive per il superficiario.
Egli può liberamente disporre della costruzione, alienandola o costituire su di essa diversi diritti reali.
Il suo diritto è limitato alla porzione di suolo che ne è gravata; egli può, peraltro, ampliare il suo diritto su porzioni di suolo su cui la costruzione si adagia, sempre che esse siano indispensabili per esercitare il diritto stesso e ciò anche per finalità igieniche, di sicurezza per gli abitanti l’edificio e altre analoghe.

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