Art. 951 – Azione per apposizione di termini

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili(1), ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Note

(1)

Per poter esperire l’azione di cui all’articolo in oggetto sono necessarie:
– l’esistenza di un confine certo e non contestato (viceversa si ricade nell’ipotesi di cui all’art. 950);
– l’assenza e la non riconoscibilità dei segnali che vengono situati allo scopo di delimitare i confini medesimi.

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