Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili(1), ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Note
(1)
Per poter esperire l’azione di cui all’articolo in oggetto sono necessarie:
– l’esistenza di un confine certo e non contestato (viceversa si ricade nell’ipotesi di cui all’art. 950);
– l’assenza e la non riconoscibilità dei segnali che vengono situati allo scopo di delimitare i confini medesimi.