Art. 953 – Costituzione a tempo determinato

Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine(1) il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione 934(2)(3).

Note

(1)

La disposizione stabilisce, anzitutto, la possibilità di una superficie a termine, risultando, così, chiaro che possa aversi una superficie senza durata definita. Il termine finale può concernere ambo le fattispecie di cui all’art. 952.

(2)

La disposizione si occupa, poi, dei rapporti tra il superficiario e il titolare del suolo al venir meno del diritto in esame, prevedendo che, alla scadenza del termine, il secondo acquisisca la proprietà della costruzione.

(3)

Si tratta di un caso di proprietà temporanea, pacificamente ammesso in dottrina.

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