Art. 954 – Estinzione del diritto di superficie

L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine 953 importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816.

I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano, se non per l’anno in corso alla scadenza del termine.

Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie(1).

Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni(2)(3).

Note

(1)

Tale comma lascia intendere che la costruzione è espressione del diritto di superficie e non corrisponde ad esso; il superficiario può, pertanto, nuovamente costruire sul suolo in forza del diritto di superficie che gli è stato concesso. Si reputa che il comma terzo si applichi ad ambo i casi di cui all’art. 952.

(2)

La disposizione esamina soltanto il “diritto di fare la costruzione”, dal momento che se essa già c’è, oppure è stata terminata, su quest’ultima si instaura un diritto di proprietà, non passibile di prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione da parte di terzi.

(3)

Può aversi estinzione del diritto di superficie, inoltre, per accordo delle parti o tramite un atto o una circostanza che comporti il riunirsi in capo allo stesso soggetto del diritto del proprietario del suolo e di quello del superficiario (c.d. consolidazione), oppure col perimento del terreno (ne sono esempio l’alluvione, l’avulsione, etc.).

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