Art. 955 – Costruzioni al disotto del suolo

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui(1).

Note

(1)

Il sottosuolo può essere sfruttato senza alcun limite secondo l’art. 840, comma 2. Pur se non espressamente prevista da tale disposizione, si reputa possibile la vendita separata della costruzione nel sottosuolo.
Qualora, poi, l’attività costruttiva venga eseguita ad una profondità tale che il titolare del suolo non abbia interesse ad escluderla, non è necessario ottenere la sua concessione.

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