Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo 952 comma 2(1).
Note
(1)
Tale divieto esiste perché, data la separazione della proprietà del suolo e delle piantagioni, sarebbe inevitabilmente compromessa la possibilità di apportare migliorie all’agricoltura.
E’ possibile, invece, la concessione personale di dar vita a piantagioni su fondo altrui, anche senza che sia necessaria la costituzione di un diritto reale sulle stesse.