Art. 956 – Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo 952 comma 2(1).

Note

(1)

Tale divieto esiste perché, data la separazione della proprietà del suolo e delle piantagioni, sarebbe inevitabilmente compromessa la possibilità di apportare migliorie all’agricoltura.
E’ possibile, invece, la concessione personale di dar vita a piantagioni su fondo altrui, anche senza che sia necessaria la costituzione di un diritto reale sulle stesse.

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