L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti(1).
Il titolo 1158, 2810, 2812 non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973(2).
Note
(1)
La regolamentazione dell’istituto in esame si evince soprattutto dal titolo e in funzione subordinata alla legge, la quale, però, detta una disciplina di natura inderogabile. Le disposizioni di nuova introduzione in materia di enfiteusi rustiche e urbane riguardano la determinazione del canone e l’affrancazione, di cui alla L. 1966, n. 607, alla L. 1970, n. 1138 nonché alla L. 1974, n. 270.
(2)
Le disposizioni inderogabili concernono il canone (art. 961 del c.c.) e l’affrancazione del fondo (art. 971 del c.c.), gli ambiti, cioè, più rilevanti a parere del legislatore.
L’istituto in esame risponde alla precisa scelta normativa di facilitare la concessione dei terreni coltivabili in enfiteusi, mirando da una parte a garantire, senza eccezioni, un aggiornamento periodico del canone, dall’altra a consentire all’enfiteuta di appropriarsi del terreno migliorato.