Art. 958 – Durata

L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.

L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni 957 comma 2(1)(2).

Note

(1)

Se non è previsto alcun termine, l’enfiteusi si presume perpetua.

(2)

Il tempo di venti anni previsto lascia supporre che questo fosse il periodo minimo necessario al fine di permettere all’enfiteuta di eseguire i miglioramenti.

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