L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo.
L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni 957 comma 2(1)(2).
Note
(1)
Se non è previsto alcun termine, l’enfiteusi si presume perpetua.
(2)
Il tempo di venti anni previsto lascia supporre che questo fosse il periodo minimo necessario al fine di permettere all’enfiteuta di eseguire i miglioramenti.