Art. 959 – Diritti dell’enfiteuta

L’enfiteuta ha gli stessi diritti(1) che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali 840(2).

Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni 817, 934 ss..

Note

(1)

L’enfiteuta gode di una posizione peculiare nell’ambito dei cd. iura in re aliena.
In capo allo stesso vengono riconosciuti particolari poteri di godimento e disposizione (art. 965 del c.c.) della res molto estesi, funzionalmente legati allo scopo dell’istituto: garantire migliorie al fondo, a tutto vantaggio dell’economia agricola. L’estensione del diritto in oggetto è tale che questi può usare la sua posizione soggettiva al fine di lucro costituendo, per esempio, un usufrutto (art. 978 del c.c.) a vantaggio di terzi sul medesimo suolo.

(2)

Oggetto del diritto non sono solo i fondi rustici, ma anche quelli urbani.
E’, invece, esclusa la possibilità di costituzione di un’enfiteusi su beni mobili.

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