Art. 971 – Affrancazione

(1)Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità(2). In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone.

Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.

L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale 1284. Le modalità sono stabilite da leggi speciali. 957 comma 2(3)

Note

(1)

I primi tre commi sono stati abrogati dall’art. 10 della L. 1970 n. 1138.

(2)

Nell’ipotesi di coenfiteusi si ha una pura sostituzione dell’enfiteuta affrancante al concedente nei confronti degli altri enfiteuti, cfr. artt. 2, 3, 4, L. 22 luglio 1966, n. 607.

(3)

L’ultimo comma risulta tacitamente abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina del procedimento di affrancazione (artt. 2, 3 e 4 L. 1966 n. 607).

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