La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa 1456 non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione(1)(2).
Note
(1)
Articolo così modificato ex art. 9, L. 22 luglio 1966, n. 607.
(2)
Come si può evincere dalla lettura della norma, si tende a rendere prevalente il diritto di affrancazione nell’ottica di favor in cui è vista la posizione dell’enfiteuta. È questa un’ulteriore prova del fondamento del diritto di enfiteusi: incrementare il più possibile la produttività dei fondi evitando che essi siano trascurati dai titolari del dominio diretto.