I creditori dell’enfiteuta possono intervenire(1) nel giudizio di devoluzione 2900 per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire 149.
I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione 2653, n. 2, 2815 e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione(2).
Note
(1)
Si tratta di un’ipotesi di azione surrogatoria (art. 2900 del c.c.).
I creditori dell’enfiteuta partecipano al giudizio di devoluzione in nome e per conto del debitore al fine di evitare l’impoverimento che ne deriverebbe ovvero allo scopo di accrescere i suoi averi grazie al diritto di affrancazione.
(2)
La disposizione dipende dalla circostanza secondo cui per il concedente, attore in devoluzione, non è previsto l’onere di citare anche i creditori.