L’usufruttuario può cedere il proprio diritto 965 per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810(1)(2).
La cessione deve essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l’usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario.
Note
(1)
L’usufruttuario non può trasmettere temporaneamente il suo diritto al nudo proprietario, dal momento che ne deriverebbe la scomparsa dell’usufrutto per consolidazione (art. 1014 del c.c.).
(2)
Le parti possono, in virtù dell’autonomia cui dispongono, vietare la cessione del diritto in oggetto, tramite un atto ad efficacia reale, opponibile, dunque, nei confronti di tutti, purché ritualmente trascritto.