L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica 986, 996, 1015, 2561 2(1).
Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare(2), fermi i limiti stabiliti in questo capo.
Note
(1)
La necessità del rispetto della destinazione economica rappresenta un limite alla possibilità di godimento del bene, che, se superata, implica la violazione del diritto di proprietà, dando diritto, in questo modo, al titolare di domandare la decadenza per abuso (art. 1015 del c.c.) oppure la riduzione in pristino, tramite un’azione negatoria secondo l’art. 949.
(2)
La formula “ogni utilità” ricomprende, oltre i frutti, ogni altra entità, come i dividendi dei titoli azionari.
È ammesso l’usufrutto modale, secondo il quale dei frutti della cosa possono godere i terzi o il costituente, senza, peraltro, che vi sia la possibilità di togliere all’usufruttuario la facoltà di godimento, riducendo il medesimo a mero amministratore nell’interesse altrui.