L’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto(1), salvo quanto è disposto dall’articolo 1002(2).
Note
(1)
Qualora il titolo costitutivo escluda a priori il possesso, nei negozi inter vivos, si verificherà la conversione dell’atto costitutivo dell’usufrutto in contratto di rendita vitalizia (artt. 1861 ss. c.c.; 1872); la radicale invalidità (nullità) della clausola, in quanto impossibile, secondo l’ordinamento giuridico, nell’ipotesi di atto mortis causa.
(2)
L’art. 1002 impone all’usufruttuario di fare un inventario, al fine di accertare l’entità del patrimonio e la prestazione di una garanzia, irrobustendo il credito attuato, ovvero moltiplicando i patrimoni su cui soddisfarsi, oppure vincolando all’adempimento il l’entità di una determinata cosa.
Quanto sopra rappresenta il presupposto per l’attribuire ed esercitare il diritto al possesso.