Art. 983 – Accessioni

L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa 817 ss., 934 ss., 1998.

Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi 1284 sulle somme impiegate 1005, 1009. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.

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