Art. 984 – Frutti

I frutti naturali e i frutti civili 820, 821 spettano all’usufruttuario per la durata del suo diritto(1).

Se il proprietario e l’usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l’anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata(2), l’insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l’uno e l’altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso 150(3).

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell’usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti 821 comma 2.

Note

(1)

I frutti naturali diventano di proprietà dell’usufruttuario con la separazione dalla cosa madre. I frutti civili consistono invece in un diritto di credito verso terzi.

(2)

Nell’ipotesi di terreni boschivi, si può parlare di periodo produttivo con durata più ampia dal momento che il collegato ciclo vegetativo dura per molteplici annate.

(3)

Il godimento pro rata temporis (in proporzione al tempo del diritto) dei frutti naturali si applica, altresì, nel caso in cui l’usufrutto venga in essere per legato (artt. 649, 678 c.c.) così da spartire equamente i medesimi tra erede e legatario.

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