L’usufruttuario ha diritto a un’indennità per i miglioramenti(1) che sussistono al momento della restituzione della cosa 157.
L’indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti(2).
L’autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento dell’indennità prevista dai commi precedenti sia fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia 1151, 1179(3).
Note
(1)
Se l’usufrutto viene in essere per atto tra vivi, compreso il caso della donazione, può essere deciso, contrariamente a quanto affermato dalla disposizione in oggetto, che l’usufruttuario non possa essere compensato in alcun modo per le migliorie operato sul fondo.
(2)
Quanto versato dall’usufruttuario per effettuare le migliorie non deve essere conteggiato (allo scopo di comparare costo e risultato) in forza del principio nominalistico, dal momento che si deve tenere conto anche della svalutazione monetaria esistente dal momento del pagamento e quello in cui la somma deve essere restituita.
(3)
Se il proprietario si rifiuta di prestare la garanzia prevista dalla disposizione in esame, ne deriva a suo scapito l’ impossibilità di rateizzare, senza, peraltro, che l’usufruttuario acquisti il diritto di rifiutare la restituzione della cosa.