Art. 998 – Scorte vive e morte

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità(1). L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto(2).

Note

(1)

A differenza di quanto stabilito dall’art. 995 con riferimento alle cose consumabili, l’usufruttuario può scegliere tra il versamento di una somma corrispondente al valore delle cose e la restituzione di esse nella stessa misura e qualità.

(2)

All’usufruttuario fa capo una responsabilità di tipo oggettivo, criterio alquanto severo in considerazione della possibilità, certamente ampia, riconosciuta allo stesso di godere del bene, ma che deve preservare l’originaria capacità produttiva. E’, pertanto, indispensabile garantire al fondo strumenti idonei a garantire un suo sfruttamento anche a livello nazionale.

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