Crowdfunding: adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2023, il D.L. 10 marzo 2023 n. 30 recante le norme di “Attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937”.

Il Regolamento (UE) 2020/1503 dell’Unione Europea relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese ha lo scopo di rendere uniformi le regole di disciplina del reperimento di capitali tramite portali on line (raccolta di capitali e investimenti) a livello europeo. Migliorare l’efficienza e la possibilità di accesso a strumenti diversi da quelli classici del ramo bancario, potrebbe, pertanto, creare un facile accesso alle nuove opzioni di finanziamento per le piccole e medie imprese e garantire, comunque, una protezione sufficiente agli investitori.

Per questi motivi, il crowdfunding sta guadagnando importanza come opportunità – facilmente percorribile – per finanziare Start-Up e PMI. Questa forma di finanza alternativa svolge, infatti, un ruolo significativo nel collegare potenziali investitori o fornitori di prestiti con le imprese bisognose di finanziamenti.

Soprattutto di questi periodi, le PMI si trovano ad affrontare sfide significative nell’accesso ai finanziamenti, anche negli Stati membri in cui il credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria e dei tassi. Tuttavia, il crowdfunding si è rivelato una valida alternativa a questo problema ed è diventato una pratica consolidata per finanziare varie attività commerciali e progetti imprenditoriali.

In forza del Regolamento (UE) 2020/1503, scompare dalla disciplina nazionale ed europea l’obbligo di sottoscrizione del 5% del capitale raccolto in equity crowdfunding da parte di un investitore professionale, che permetteva a Consob di certificare automaticamente la sostenibilità e la fattibilità dell’operazione; questo elemento garantiva agli investitori la corretta valutazione finanziaria del valore dell’azienda “offerta” sul mercato, evitando che la stessa potesse essere sovrastimata rispetto al “fair value”.

Scompare, inoltre, la qualifica di investitore professionale (o qualificato), per lasciare il passo all’ “investitore sofisticato”, cioè ogni persona fisica o giuridica che è un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, punto 1, 2, 3 o 4, della direttiva 2014/65/UE o ogni persona fisica o giuridica che ha l’approvazione del fornitore di servizi di crowdfunding conformemente ai criteri e secondo la procedura di cui all’allegato II del regolamento: un “investitore che è consapevole dei rischi connessi all’investimento sui mercati dei capitali e dispone di risorse adeguate ad assumersi tali rischi senza esporsi a eccessive conseguenze finanziarie”.

Regolamento (UE) 2020/1503 e la Direttiva 2014/65/UE hanno disciplinato i requisiti degli “investitori sofisticati”:

– persone giuridiche (almeno un requisito)

. fondi propri pari almeno a 100.000 euro;

. fatturato netto pari almeno a 2 milioni di euro;

. bilancio pari almeno a 1 milione di euro.

– persone fisiche (almeno due requisiti)

. reddito lordo personale di almeno 60.000 euro per anno di imposta;

. portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contanti e le attività finanziarie, di un valore superiore a 100.000 euro;

. l’avere lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti;

. aver detenuto una posizione esecutiva per almeno 12 mesi all’interno di soggetti giuridici che possiedono i requisiti sopra descritti per le persone giuridiche;

. aver effettuato operazioni di dimensioni significative sui mercati dei capitali con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti.

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