Pec per gli amministratori o non si iscrive la società al RI

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) introduce dal dì 1 gennaio 2025 una modifica della disciplina relativa all’utilizzo della pec da perte degli amministratori di società (persone e capitali)

L’art. 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 ha modificato l’articolo 5 del D.Lgs. n. 179/2012, già in vigore per le imprese individuali e le società, come segue: All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche’ agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

La precedente disciplina prevedeva: L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 … è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Ai fini della migliore disamina della disciplina è bene leggere anche l’art. 16, commi 6 e 6 bis, del D.L. 185/2008:

comma 6: Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
comma 6-bis: L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Si comunica che con provvedimento in data 9 gennaio 2025, il Registro delle Imprese di Milano ha sospeso la prima iscrizione di società di capitali in quanto l’amministrtore unico non aveva un domicilio digitale attivo alla data di iscrizione.
Le motivazioni della sospensione si possono trovare al seguente link:

 

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