Art. 2076 – Contratto collettivo annullabile

Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato 2071; 324 c.p.c..

La domanda di annullamento è proposta davanti alla magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero.

La domanda deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del contratto collettivo.

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