Art. 2316 – Atto costitutivo

L’atto costitutivo(1) 2295 deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti 1350, n. 9, 2465, 2643, n. 10, 2725.

Note

(1)

Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l’atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.

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