Art. 2317 – Mancata registrazione

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese 2188, 2200, 2949, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell’articolo 2297(1).

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali(2) 33, 38, 41, 2257, 2258, 2267, 2291, 2320, 2331, 2515.

Note

(1)

Si applicano pertanto le norme sulla società semplice, con la conseguenza che i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota (v. 2270) e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale (v. 2267-2268).

(2)

Per operazione sociale si fa riferimento a qualsiasi atto di gestione intrapreso da un socio accomandatario, cui partecipi un accomandante.

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