Art. 2318 – Soci accomandatari

I soci accomandatari(1) hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo 2291, 2301, 2313.

L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari(2) 2320, 2323, 2380, 2465, 2467, 2487, 2535.

Note

(1)

I soci accomandatari rispondono personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.

(2)

L’utilizzo del verbo “potere” indica che la facoltà di amministrare può essere attribuita solamente ad alcuni tra i soci accomandatari.

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