Art. 2651 – Trascrizione di sentenze

Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643(1).

Note

(1)

L’articolo comprende gli acquisti a titolo originario nei casi di accessione (v. 934), alluvione (v. 941), avulsione (v. 944) e alveus derelictus (v. 946). La disposizione non viene applicata invece nelle ipotesi di occupazione “bona fide” di una porzione di fondo attiguo.

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