Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell’articolo 2643(1).
Note
(1)
L’articolo comprende gli acquisti a titolo originario nei casi di accessione (v. 934), alluvione (v. 941), avulsione (v. 944) e alveus derelictus (v. 946). La disposizione non viene applicata invece nelle ipotesi di occupazione “bona fide” di una porzione di fondo attiguo.