Art. 2699 – Atto pubblico

L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato 2714(1).

Note

(1)

Sono atti pubblici, ad esempio, i rogiti notarili, i verbali d’udienza redatti da un cancelliere del tribunale, le relazioni di notifica predisposte dagli ufficiali giudiziari, i verbali redatti da una commissione di esami, certe attestazioni rilasciate da pubblici uffici.

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