L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato 2714(1).
Note
(1)
Sono atti pubblici, ad esempio, i rogiti notarili, i verbali d’udienza redatti da un cancelliere del tribunale, le relazioni di notifica predisposte dagli ufficiali giudiziari, i verbali redatti da una commissione di esami, certe attestazioni rilasciate da pubblici uffici.