Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa 2960; 223 c.p.c.(1);
2) è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova 240 c.p.c.(2), ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti 241 c.p.c.(3).
Note
(1)
Il giuramento decisorio, così chiamato perchè deve riguardare circostanze che abbiano valore decisivo in ordine ad una “quaestio facti” su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, fa “piena prova” rispetto ai fatti che ne formano oggetto, costituendo prova legale al pari della confessione. Il giudice risulta quindi vincolato alle risultanze probatorie, con il conseguente obbligo di dichiarare vittoriosa la parte che ha giurato e viceversa soccombente il deferente, a meno che la parte deferita non rifiuti di giurare (v. 239).
(2)
Il giuramento suppletorio può essere deferito non in base ad una iniziativa di parte, bensì d’ufficio, attraverso un potere meramente discrezionale dello stesso giudice, qualora questi si trovi di fronte ad un fatto rimasto incerto, ma per il quale la parte che aveva l’onere di provarlo abbia fornito elementi abbastanza rilevanti, sebbene non definitivamente persuasivi (cosiddetta probatio semiplena). In tal caso, il giudice si può offrire di perfezionare la prova, confermando con il giuramento che i fatti sino a quel momento affermati sono autentici.
(3)
Una particolare specie di giuramento suppletorio è il giuramento estimatorio che può essere deferito per stabilire il valore di una cosa, quando non vi sia possibilità di accertarlo in modo diverso.