Art. 2745 – Fondamento del privilegio

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito(1). La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti(2); può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità 2762, 2827.

Note

(1)

Come causa di prelazione discendente direttamente dalla legge, il privilegio ha origine nella causa del credito: di conseguenza, dovranno essere soddisfatti, precedentemente rispetto agli altri, certi crediti che rispondano ad esigenze di peculiare considerazione sociale (ad esempio, i crediti per alimenti ex art. 433) o generali (che riguardano lo Stato come i tributi), o ancora di interesse comune (quali le spese di esecuzione effettuate da uno dei creditori).
Tali creditori possiedono crediti considerati degni di una protezione maggiore rispetto agli altri, cosiddetti chirografari, non assistiti da alcuna causa di prelazione, e pertanto godono di preferenza al momento della soddisfazione. L’ordine di preferenza dei crediti soggetti a privilegio non è stabilito dall’anteriorità del credito, ma è fissato dalla stessa legge.

(2)

L’opportunità di sottoporre un credito a privilegio è compito esclusivo del legislatore, perciò la disposizione così formulata potrebbe indurre in inganno: la possibilità che la costituzione di un privilegio sia stabilita da una convenzione ad opera delle parti non deve essere intesa come una libertà assoluta, poichè il legislatore sottolinea che le parti non possono creare ulteriori privilegi in aggiunta a quelli sanciti dalla legge, senza un’apposita autorizzazione.

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